ALPR26.1.B.3 - Accordo di Riservatezza con le Terze Parti
Accordo di Riservatezza
con le Terze Parti
Revisioni
| Rev. | Data | Descrizione | Redatto | Approvato |
| 0.0 | 24/04/2026 | Prima emissione | RSGI | Amministratore Unico |
ACCORDO DI RISERVATEZZA
Tra
Vectorlab SRL con sede in Piazza Borgo Pila 39/22 – 16129 Genova, codice fiscale e partita IVA n. 02830460990, in persona di XXX YYY, nella propria qualità di Amministratore e legale rappresentante pro tempore (di seguito denominata anche “Vectorlab”)
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e
YYY con sede in YYY, via YYY, n. YYY, codice fiscale e partita IVA n. YYY, in persona di YYY nella propria qualità di Amministratore e legale rappresentante pro tempore (di seguito denominata anche “YYY”)
Vectorlab e YYY sono nel prosieguo del presente accordo di riservatezza (d’ora in poi l’ “Accordo”) definiti anche "le Parti", e/o singolarmente "la Parte",
Premesso che
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nell'ambito delle attività di verifica di possibili aree di > collaborazione e/o sinergia commerciale e nelle eventuali attività > successive, le Parti potrebbero concordare sulla necessità di > scambiarsi reciprocamente informazioni e/o dati (d'ora in poi > denominati anche "Informazioni") riguardanti i rispettivi > affari, prodotti, servizi, competenze, tecnologie ecc. e > informazioni di natura tecnologica, finanziaria, organizzativa e/o > di altro tipo sulla cui riservatezza le Parti stesse espressamente > convengono;
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ai fini dell’applicazione dell’Accordo, resta inderogabilmente > inteso che per “Informazioni riservate” si deve intendere ogni > informazione, know how, conoscenza, dato e bene immateriale che > risulti di natura confidenziale e quindi non di pubblico dominio, > generato e/o in possesso delle Parti, di natura tecnica, > commerciale, finanziaria e/o di altra natura, restando inclusi in > tale definizione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo > informazioni inerenti l’attività produttiva e di ricerca, > l’attività commerciale e quella consulenziale (a titolo > esemplificativo e non esaustivo, dati relativi a tecnologie, > sviluppo, clientela, fornitori, dipendenti e collaboratori, > prodotti e servizi, pubblicazioni, registri, rendiconti > economico-finanziari, business plan, proposte e contratti, > analisi di qualsiasi natura, banche dati, schede tecniche, > informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali ed ogni > altra forma di proprietà intellettuale, comprese quelle > commerciali, costituenti o meno segreti commerciali, software e > più in generale il know-how aziendale, nonché altri documenti, > files, ecc. che contengano, rielaborino, riproducano o derivino in > tutto o in parte dalle suddette informazioni);
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le Informazioni potrebbero essere scambiate in forma cartacea o > elettronica o vocale e ciascuna Parte potrebbe entrarne in > possesso o a conoscenza in diverse modalità, quali a titolo > esemplificativo e non esaustivo mediante scambio diretto a voce, > per iscritto, su supporto audio - video o nel corso di > conversazioni telefoniche o nello scambio di messaggistica > istantanea o tramite social network, fermo restando che il > presente Accordo si applica a tutte le Informazioni riservate in > qualsiasi modo venute a conoscenza delle Parti, nell’ambito, in > conseguenza od occasione delle attività di cui in premessa;
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tutte le Informazioni, comprensive anche di eventuali allegati > all’Accordo, nessuna esclusa (per maggior chiarezza anche quelle > Informazioni che anche parzialmente possano essere ritenute di > pubblico dominio o che comunque pur non rivelando direttamente la > loro finalità siano collegate/collegabili a quanto sopra indicato) > sono ritenute e riconosciute dalle Parti oggetto di riservatezza e > segretezza attesa la loro rilevanza ai fini dell'attività > commerciale, industriale, di ricerca e consulenziale di ciascuna > Parte;
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le Parti riconoscono pertanto la necessità di disciplinare > rigorosamente il trattamento delle suddette Informazioni e, per > questa ragione,
convengono e stipulano che
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Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale > dell’Accordo.
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Ciascuna Parte si impegna a:
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proteggere la riservatezza e la segretezza delle Informazioni > dell’altra Parte e ad utilizzare tali Informazioni > esclusivamente nell'ambito delle attività concordate, con > esclusione di ogni altra e diversa finalità;
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permettere l'accesso alle Informazioni al proprio personale > e/o ai propri collaboratori e/o consulenti esclusivamente ove > necessario e comunque rimanendo responsabile, ai sensi e per > gli effetti degli artt. 1228, 1381 e 2049 cod. Civ. ed altre > norme applicabili, dell'osservanza da parte di detti soggetti > delle obbligazioni di cui all’Accordo;
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informare il proprio personale dipendente e/o i propri > collaboratori e/o i propri consulenti dell'esistenza e del > contenuto dell’Accordo, ai quali dovranno essere estese tutte > le clausole dell’Accordo, laddove sussista la necessità di > accedere alle stesse informazioni per lo scopo esplicitato nel > presente, impegnandoli per iscritto al rispetto dell’Accordo;
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non rivelare o comunicare in alcun modo ad altri soggetti le > Informazioni se non previa autorizzazione rilasciata, a pena > di inefficacia, in forma scritta dall’altra Parte, a seguito > di richiesta scritta pervenuta alla Parte interessata e > riportante i nominativi, le funzioni nonché il rapporto che > lega tali soggetti alla Parte stessa;
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a rispettare tutti i termini dell’Accordo e a mantenere le > Informazioni riservate, con la stessa cura che le Parti > adottano per le informazioni proprietarie o private;
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adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie > a proteggere le Informazioni e tutte le misure di sicurezza > volte ad evitare la diffusione/divulgazione/pubblicazione, > l’uso/accesso non autorizzato alle Informazioni da parte di > soggetti terzi (da intendersi quali soggetti diversi dal > personale/collaboratori/consulenti e da soggetti espressamente > autorizzati per iscritto dall’altra Parte);
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a non effettuare alcuna comunicazione relativa all’Accordo o a > qualsiasi operazione che sia prevista tra le Parti in > relazione all’Accordo, senza il preventivo consenso scritto > dell’altra parte.
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Tutte le Informazioni rimangono di piena ed esclusiva proprietà di > ciascuna Parte; ognuna delle parti garantisce di aver acquisito e > di detenere le Informazioni nel rispetto di tutte le normative > applicabili, quali a titolo meramente esemplificativo per quanto > attiene ai dati personali il Regolamento UE n. 2016/679 ed altre > norme applicabili; ciascuna Parte non può in alcun caso copiare le > Informazioni in qualsivoglia modalità, duplicarle, riprodurle, > registrarle, ecc., in qualsivoglia forma e con qualsivoglia mezzo > a meno che non sia necessario per l’esecuzione dell’attività > citata in premessa; in ogni caso alla cessazione delle attività di > cui in premessa, ciascuna parte sarà tenuta a non conservare copia > delle Informazioni ed a cancellarle da ogni supporto elettronico o > cartaceo, salvo che la conservazione sia resa necessaria da > obbligo di legge o per la tutela dei diritti.
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Le Informazioni si intendono scambiate come sono. L’Accordo non > costituisce garanzia sul contenuto e accuratezza o idoneità per un > determinato scopo dei documenti e delle informazioni trasmesse o > scambiate tra le Parti.
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Qualora ciascuna Parte sia tenuta a rendere note le Informazioni, > in esecuzione di un ordine emanato da un'Autorità amministrativa o > giudiziaria, essa dovrà tempestivamente darne notizia all’altra > Parte per iscritto.
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L’Accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione e per > la durata di 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione medesima. In > ogni caso il decorso di detto termine non avrà effetto sui diritti > e obblighi contenuti nello stesso con riferimento al mantenimento > dell’obbligo di riservatezza delle Informazioni che permarrà anche > successivamente.
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Nulla di quanto contenuto nell’Accordo dovrà essere interpretato > come conferimento o concessione di brevetto o di copyright, di > altri diritti di proprietà industriale, di proprietà intellettuale > o licenza o di qualsiasi diritto di altra natura in relazione alle > Informazioni, salvo il diritto di utilizzare tali Informazioni ai > sensi dell’Accordo.
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Ciascuna Parte non può agire, in qualità di rappresentante > dell’altra Parte a qualsiasi fine.
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L’Accordo non costituisce in alcun modo creazione di impresa né > obbligo per le Parti di fornire le Informazioni, né potrà essere > interpretato in modo da creare alcun rapporto di agenzia o di > natura societaria tra le Parti.
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L’Accordo annulla e sostituisce ogni altro diverso accordo, di > qualsiasi natura, esistente tra le Parti in merito allo scambio > delle Informazioni.
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Nessuna parte potrà cedere l’Accordo (per mezzo di contratto, > vendita di partecipazioni azionarie, fusioni o altro) o alcuno dei > diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il > preventivo assenso scritto dell’altra parte.
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Ogni modifica o deroga a quanto previsto nell’Accordo dovrà > avvenire a pena di inefficacia per atto scritto e sottoscritto > dalle Parti. Qualsiasi rinuncia a ciascuna delle previsioni > dell’Accordo, per essere valida ed efficace, dovrà risultare da > atto scritto firmato dal legale rappresentante della parte > rinunciante.
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Nel caso in cui una previsione dell’Accordo fosse o divenisse, per > qualsiasi ragione, illegale o invalida, questo non inciderà sulla > validità delle altre previsioni contenute nell’Accordo.
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Tutte le comunicazioni tra le Parti ai sensi dell’Accordo dovranno > essere formulate per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. o > posta elettronica certificata come segue:
quanto a Vectorlab:
Indirizzo: Piazza Borgo Pila 39/22, 16129 Genova
PEC: vectorlab@pec.it (verificare indirizzo PEC effettivo prima dell’uso)
quanto a YYY:
Indirizzo: YYY
PEC: YYY
Ogni modifica degli indirizzi di cui sopra obbliga dovrà essere comunicata all’altra parte nelle medesime forme a pena di inefficacia dell'intervenuto mutamento.
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Il trattamento dei dati personali da parte di ciascuna Parte dovrà > avvenire nel pieno ed assoluto rispetto di quanto previsto dal > Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 e altre > norme applicabili. Si rinvia all’informativa sulla protezione dei > dati personali di ciascuna delle Parti per quanto attiene al > trattamento che ciascuna di esse farà dei dati personali > dell’altra.
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L’Accordo e quanto da esso derivante o ad esso correlato è > governato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia dovesse > insorgere in relazione alla validità, interpretazione ed > esecuzione dell’Accordo sarà devoluta all'esclusiva competenza del > Foro di Genova.
Genova, li ____________
Vectorlab _____________________ |
YYY _____________________ |