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ALPR05.1.A - Comunicazione RLS interno

Revisioni

Rev. Data Descrizione Redatto Approvato
00 24/04/2026 Prima emissione HR RSGI

COMUNICAZIONE RAPPRESENTANTE DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Con la presente Vectorlab S.r.l. con sede in Piazza Borgo Pila 39, 16129 Genova, P.IVA e C.F. 02830460990, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Andrea Ruzzenenti,

Informa i Lavoratori che:

Come previsto dall’artt. 47 e 48 del Decreto Legislativo 81/2008 (a cui di seguito riferiranno tutti gli articoli) all’interno dell’impresa deve essere eletto o designato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che ha attribuzioni di:

1) > accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

2) > è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla > valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, > realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero > unità produttiva;

3) > è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di > prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto > soccorso, alla evacuazione dei lavoratori e del medico competente;

4) > è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui > all’art. 37;

5) > riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla > valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché > quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, > gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli > infortuni, e le malattie professionali;

6) > riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

7) > riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella > prevista dall’art. 37;

8) > promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle > misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità > fisica dei lavoratori;

9) > formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate > dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma sentito;

10) > partecipa alla riunione periodica di cui all’art.35;

11) > fa proposte in merito all’attività di prevenzione;

12) > avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel > corso della sua attività;

13) > può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le > misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore > di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a > garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Modalità di elezione del RLS

L’elezione viene effettuata con scrutinio segreto. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. La durata dell’incarico è di 3 anni. In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza sarà identificato (secondo quanto previsto in materia dai C.C.N.L. vigenti) nella figura dei RLST (Rappresentante Lavoratori Sicurezza Territoriale). Hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola dell’impresa cui si riferisce la consultazione e possono essere eletti solo i lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, non in periodo di prova, che prestino la propria attività nell’azienda o nell’unità produttiva.

Svolgimento delle funzioni di RLS

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a). I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Firma

Datore di Lavoro

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Per presa visione (inserire lista dipendenti)