ALPR05.1.E - Accordo Lavoro Agile
Accordo individuale di lavoro agile
(Artt. 18 e ss., L. n. 81/2017)
Tra
Vectorlab S.rl. con sede in Piazza Borgo Pila 39/22, 16129 – Genova, Codice Fiscale e Partita IVA 02830460990, nella persona del legale rappresentate pro tempore Andrea Ruzzenenti,
(di seguito datore di lavoro)
e
Il Sig.……………….…………………..nato a………………………… il ……………............. residente in……………………….……Via ………………CF ………………………………………..…….Email ……………………..…………..assunto dal………………..…….…….con il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato (barrare la voce che non interessa), part time/full time (barrare la voce che non interessa), con sede di lavoro…………………………..…….. (di seguito lavoratore)
Datore di lavoro e lavoratore insieme, di seguito “le parti”
premesso che
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Le parti, a norma degli artt. 18 e ss, della Legge n. 81/2017, > ricorrendone i presupposti, intendono modificare le modalità di > svolgimento della prestazione lavorativa avvalendosi del c.d. > “lavoro agile”, trasferendone parzialmente l'esecuzione, > all'esterno dei locali aziendali, al fine di meglio conciliare i > tempi di lavoro con quelli di vita del lavoratore;
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Ai sensi della citata normativa, il “lavoro agile” rappresenta una > modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato > stabilita con accordo tra le parti, anche con forme di > organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli > di orario e di luogo di lavoro;
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Il lavoro agile consiste in una modalità di prestazione del lavoro > subordinato che si svolge con le seguenti modalità (indicare le > modalità di svolgimento della prestazione):
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esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno (ovvero: solo all’esterno) ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
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utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
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assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.
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si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Avvio e durata
Il lavoratore svolgerà la sua attività in modalità di lavoro agile a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo a tempo indeterminato / a tempo determinato fino a successivo eventuale recesso di tale accordo.
Art. 2 - Svolgimento del rapporto
Al fine di assicurare il principio della prevalenza della prestazione in presenza sarà possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile per un massimo di X giorni alla settimana (intere giornate).
È possibile svolgere lavoro agile anche a mezza giornata (almeno 4 ore) previo accordi specifici tra il lavoratore e il responsabile di area o la Direzione.
Al fine di consentire all'Azienda di organizzare l'attività lavorativa senza alcun pregiudizio della normale operatività si richiede di segnalare su Google Calendar entro il venerdì la programmazione del proprio smart-working per la settimana successiva.
Ogni responsabile organizza le attività del proprio team individuando le giornate in cui è necessaria la presenza in sede, in un'ottica di bilanciamento efficace tra l'uso delle tecnologie digitali e le relazioni interpersonali, lo scambio di informazioni/aggiornamento e momenti di incontro tra tutti i colleghi anche per prevenire eventuali forme di isolamento e per favorire la partecipazione alla vita aziendale.
Il numero dei giorni in cui è possibile svolgere attività in modalità agile potrà essere modificato e/o sospeso anche in funzione di eventi rilevanti di natura collettiva correlati alla tutela della continuità operativa della società, alla garanzia del servizio al cliente, nonché alla sicurezza dei lavoratori.
Il mancato uso delle giornate di lavoro agile all'interno del mese non è differibile il mese successivo mentre è gestibile nelle successive settimane del mese corrente qualora, per situazioni particolari, queste non venissero godute.
Per lo svolgimento della prestazione in modalità lavoro agile al di fuori dalla abituale sede di lavoro presso
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l’abitazione del lavoratore
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altro luogo privato di Sua pertinenza diverso dalla Sua abituale > abitazione, con esplicito divieto di locali pubblici o aperti al > pubblico, da comunicare al datore di lavoro con un preavviso di > almeno 24 ore
il lavoratore non riceverà alcun trattamento di indennità connessa alla nuova temporanea allocazione.
La prestazione lavorativa nelle giornate ulteriori rispetto a quelle in cui viene svolta in modalità di lavoro agile, dovrà essere effettuata presso l'abituale sede di lavoro, fatte salve le trasferte di lavoro e la partecipazione a iniziative formative fuori sede.
Nel periodo durante il quale il lavoratore svolgerà l'attività con la modalità di lavoro agile, il rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa in vigore per il personale che presta la propria attività in azienda, così come riportato nella lettera di assunzione.
Il lavoratore è tenuto, nel caso di impedimenti di qualsivoglia natura o malfunzionamento dei sistemi di collegamento, a darne segnalazione al datore di lavoro con la massima tempestività. Il datore di lavoro si riserva in tal caso di richiamare il lavoratore in sede.
Il lavoratore dovrà farsi carico, ogni qual volta ne ravvisi la necessita`, in caso di insorgenza di dubbi ovvero problemi, di interpellare il datore di lavoro per ricevere le istruzioni e le direttive del caso.
Il datore di lavoro provvederà ad assicurare al lavoratore la necessaria formazione per l'espletamento della prestazione in modalità di lavoro agile e a fornire le istruzioni operative.
Il lavoratore è obbligato a prestare la propria attività lavorativa con regolarità, diligenza, nonché rispettando tutte le istruzioni e le indicazioni che verranno fornite dal datore di lavoro (cfr. “ALPR05.1.F - Informativa Lavoro Agile”). Inoltre, è obbligato a non trattare in alcun modo affari e a non svolgere alcuna attività lavorativa che si ponga in concorrenza con il datore di lavoro.
Il lavoratore si impegna anche a rispettare il regolamento e gli usi aziendali oltre alle altre disposizioni interne all'azienda.
Il lavoratore dovrà utilizzare una propria connessione dati adeguata alle attività lavorative svolte in modalità agile e, in caso di necessità, verificare quanto presente nei piani di continuità operativa (cfr. “MDPR28.1.A - Piani di Continuità Operativa_Smart Working ID-PBC11”).
Art. 3 - Sicurezza
Il lavoratore assume espressamente l'impegno ad utilizzare gli strumenti aziendali ed i programmi informatici messi a sua disposizione esclusivamente nell'interesse del datore di lavoro, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manometterli e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi secondo quanto stabilito dai Regolamenti aziendali.
Al fine di garantire la salute e la sicurezza, il datore di lavoro, al momento della sottoscrizione del presente accordo e ad ogni variazione dell’informativa, consegnerà al lavoratore un'informativa (cfr. “ALPR05.1.F - Informativa Lavoro Agile”) nella quale indicherà i rischi generali ed i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore si atterrà alle indicazioni dell'informativa e coopererà secondo tutte le sue possibilità per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della propria prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Al lavoratore si applicano comunque tutte le disposizioni sulla sicurezza sul lavoro, che attualmente sono in vigore con il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, Decreto Legislativo n. 81 del 2008, anche per quanto riguarda i tempi di riposo e le modalità di disconnessione, che rimarranno invariati rispetto alle modalità seguite presso gli uffici del datore di lavoro.
Art. 4 - Orario di lavoro e collegamenti con la sede aziendale
Il lavoratore potrà svolgere l'attività in modalità agile all’interno della fascia orario 8:00 – 19:00 e nel rispetto della durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale prevista dalla legge e dal CCNL di riferimento, in relazione al proprio contratto di lavoro.
Art. 5 – Diritto alla disconnessione
Il lavoratore ha il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro nel rispetto degli obiettivi concordati e delle relative modalità di esecuzione del lavoro senza che da ciò possano derivare effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro.
Art. 6 – Trattamento retributivo
Durante il periodo durante il quale il lavoratore presterà la Sua attività con la modalità lavoro agile, il Suo rapporto di lavoro continuerà ad essere regolato dalla normativa nazionale ed aziendale in vigore per il personale di mansioni equivalenti che presti la propria attività con la modalità tradizionale e dal presente accordo individuale, senza alcun mutamento del suo incarico. Poiché la modalità lavorativa in “lavoro agile” comporta unicamente una diversa ed eccezionale modalità di organizzazione di tutta o parte l’attività lavorativa, non vi sono mutamenti di mansione, che restano quelle fissate nel Suo contratto individuale di lavoro.
Non sono altresì riconosciute eventuali indennità comunque connesse alla Sua nuova temporanea allocazione, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: indennità di missione, indennità di trasferta, reperibilità comunque denominate.
Art. 7 - Poteri del datore di lavoro
L'esercizio del potere di controllo da parte del datore di lavoro sulla prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, resa al di fuori dei locali aziendali, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.4, L. n. 300/1970, come modificato dall'art. 23, del D. Lgs. n. 151/2015 e dal D. Lgs. n. 185/2016.
Art. 8 - Assenze e infortuni
In caso di ferie, malattia e qualunque altro tipo di assenza, durante il periodo in cui l'attività viene svolta in modalità di lavoro agile, il lavoratore è tenuto a rispettare gli ordinari oneri di comunicazione e/o di richiesta previsti. Il lavoratore ha diritto alla tutela INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. Il rischio non subisce variazioni se il lavoratore è adibito alle medesime mansioni in modalità di lavoro agile.
La tutela INAIL copre non solo gli infortuni collegati al rischio proprio dell'attività lavorativa, ma anche quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale.
Inoltre, il lavoratore ha diritto alla tutela INAIL per gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali, solo quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze ad essa connesse oppure alla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
Art. 9 - Riservatezza e Privacy
Il lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 2016/679. Conseguentemente dovrà adottare ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza, in relazione alla particolare modalità di svolgimento della prestazione.
Inoltre, nella qualità di incaricato del trattamento dei dati personali, anche presso il luogo di prestazione fuori sede, il lavoratore dovrà osservare tutte le istruzioni e misure di sicurezza necessarie. In particolare:
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deve porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere > persone non autorizzate presenti nel luogo di prestazione fuori > sede;
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deve procedere a bloccare l'elaboratore in dotazione in caso di > allontanamento dalla postazione di lavoro, anche per un intervallo > molto limitato di tempo;
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alla conclusione della prestazione lavorativa giornaliera è > obbligatorio conservare e tutelare i documenti eventualmente > stampati provvedendo alla loro eventuale distruzione solo una > volta rientrato presso l'abituale sede di lavoro;
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qualora, eccezionalmente, al termine del lavoro risulti necessario > trattenere, presso il domicilio, materiale cartaceo contenente > dati personali, lo stesso dovrà` essere riposto in armadi, > cassetti o altri contenitori muniti di serratura.
Art. 10 - Sanzioni
Nel caso in cui il lavoratore si renda responsabile di violazioni anche connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, verranno adottate le sanzioni disciplinari previste dal CCNL di riferimento, che incideranno sul rapporto di lavoro.
Costituiscono condotte disciplinarmente sanzionabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
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il volontario danneggiamento della strumentazione di lavoro, se concessi in uso;
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la non giustificata irreperibilità durante l’orario di lavoro, in momenti in cui non sussiste il diritto alla disconnessione;
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eleggere come luogo di lavoro un ambiente non consono e privo di adeguate misure di sicurezza
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il mancato rispetto dei Regolamenti e delle Politiche del Sistema di Gestione Integrato.
Art. 11 – Modifica o recesso
Ciascuna delle parti può richiedere una modifica o recedere dal presente accordo individuale con un preavviso non inferiore a 30 giorni. È possibile recedere prima della scadenza del termine o senza preavviso in presenza di un giustificato motivo.
Art. 12 - Foro competente
Per le controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del presente accordo si elegge come competente in via esclusiva il Foro di Genova.
Art. 13 - Rinvio
Per tutto quanto non contemplato dal presente accordo, valgono le norme della L. n. 81/2017, nonché le disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza e quelle contenute nel CCNL di riferimento e successivi accordi di rinnovo, inclusi eventuali accordi aziendali.
Letto approvato e sottoscritto.
Genova, lì ……………….
Il lavoratore Il datore di lavoro
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