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ALPR16.1.C - Contratto di fornitura

Revisioni

Rev. Data Descrizione Redatto Approvato
0.0 24/04/2026 Prima emissione RSGI Amministratore Unico


Contratto di Fornitura

Tra

Vectorlab SRL, con sede in Piazza Borgo Pila 39/22 – 16129 Genova, Codice Fiscale e Partita IVA 02830460990, nella persona di XXX quale XXX e legale rappresentante della stessa, nel seguito denominata “Committente”

e

XXX con sede in XXX, Codice Fiscale e Partiva IVA XXX, nella persona di XXX quale XXX e legale rappresentante, nel seguito denominata “Fornitore”

Di seguito congiuntamente indicati come “Le Parti”

Premesso che:

A) il Committente opera nel settore XXX e svolge quale attività principale XXX;

B) il Committente ha necessità dell'intervento qualificato di un soggetto specializzato con riferimento ad attività relative a (di seguito per brevità "prestazioni"):

1) XXX…..

2) XXX....

C) il Fornitore ha dichiarato e dichiara di essere in possesso della professionalità, della competenza, dell'esperienza, dell'organizzazione e della struttura necessarie per svolgere efficacemente e a regola d’arte a favore del Committente le prestazioni sopra descritte e nel Progetto, svolgendo allo scopo ogni attività necessaria, opportuna, utile o anche solo funzionale, secondo i principi della correttezza e buona fede contrattuale;

D) il Committente, sulla base di quanto sopra, si è dunque dichiarato interessato ad avvalersi del Fornitore e a commissionargli lo svolgimento delle prestazioni nell’ambito del Progetto XXX.

Tutto ciò premesso, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Le Premesse, il Progetto, la Comunicazione SGSI per Fornitori, e gli Allegati costituiscono parte integrante, inscindibile e sostanziale, del presente contratto (di seguito, il "Contratto").

Art. 2 Il Committente affida al Fornitore l'esecuzione delle prestazioni sopra descritte e nel Progetto e precisamente \<XXX>.

Art. 3 Le prestazioni verranno eseguite dal Fornitore, in totale autonomia, con organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio, nel rispetto dei termini indicati nel Progetto.

Il Fornitore si impegna a svolgere ogni attività necessaria, opportuna, utile o funzionale, secondo i principi della correttezza e buona fede contrattuale, per la predisposizione, l'organizzazione, la gestione e l’effettuazione delle prestazioni in favore del Committente (ed anche, nel caso in cui quest’ultimo operi come Sub committente, in favore del Committente principale), coordinandosi con il medesimo (e con l’eventuale Committente principale).

Qualora necessario, il Fornitore si rende disponibile a recarsi presso la sede del Committente e presso la sede o sedi locali dell’eventuale Committente principale.

Art. 4 Fermi gli impegni previsti nel Contratto, il Fornitore sarà libero di determinare – in conformità a quanto previsto dal Contratto, dal Progetto e dagli Allegati - le modalità di esecuzione di tutte le operazioni e le attività che ritenga necessarie, opportune, utili o funzionali per la realizzazione delle prestazioni e conseguentemente rimarrà responsabile di esse.

Art. 5 Il Contratto produrrà i propri effetti dal XXX sino al XXX, senza tacito rinnovo / e dovrà intendersi tacitamente rinnovato se non disdetto da una delle due Parti a mezzo PEC entro 60 giorni prima della scadenza dello stesso.

Art. 6 A fronte dell’espletamento a regola d’arte delle prestazioni oggetto del Contratto in conformità a quanto in esso previsto, Vectorlab si impegna a corrispondere al Fornitore un corrispettivo globale omnicomprensivo lordo di euro XXX per ogni giornata di lavoro ovvero XXX per ogni ora, che sarà pagato, a fronte della presentazione di regolare documentazione fiscale, nei termini sottoindicati. In caso di eventuali trasferte – previamente autorizzate dal Committente per scritto – il relativo costo (spese di viaggio, vitto e alloggio) sostenuto dal Fornitore sarà consuntivato mensilmente a piè di lista. Tutte le altre spese per l’esecuzione delle prestazioni – se non diversamente convenuto - sono a carico del Fornitore.

Art. 7 Gli importi indicati non sono suscettibili di modifica da parte del Fornitore, per nessuna ragione.

Il Fornitore dovrà inviare al Committente, al più tardi al momento della fatturazione, un dettaglio delle ore/giornate lavorate, che sarà soggetto a verifica da parte del Committente. Ulteriori prestazioni – rispetto a quelle previste nel Contratto - dovranno essere preventivamente concordate per scritto con il Committente.

L’importo contrattuale sarà fatturato dal Fornitore XXX

La fattura dovrà richiamare il Contratto e dovrà essere inviata a: XXX

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore a XXX giorni dalla data di ricezione della fattura o della nota pro forma. Nel caso in cui il Progetto sia svolto per un Committente principale il pagamento del Fornitore è in ogni caso sempre subordinato all’avvenuto pagamento da parte del Committente principale al Committente.

Art. 8 Il Fornitore dichiara e garantisce che attualmente e per tutta la durata del Contratto:

  • possiede e possiederà i requisiti tecnici, le necessarie > conoscenze e risorse adeguate per eseguire le attività previste > dal Contratto;

  • possiede e possiederà tutte le autorizzazioni eventualmente > necessarie per l'esecuzione delle prestazioni;

  • che ha ed avrà adeguata copertura assicurativa per la > responsabilità civile professionale;

  • applicherà i requisiti di sicurezza eventualmente previsti dal > Contratto e dagli Allegati (incluse esemplificativamente le > eventuali Condizioni particolari di fornitura) e sarà parte attiva > nel Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni e > Protezione dei dati personali secondo quanto declinato in > “Comunicazione SGSI per fornitori” allegata al Contratto.

Il Fornitore si impegna a fornire al Committente la seguente documentazione: XXX

Art. 9 il Committente ha il diritto di verificare il corretto svolgimento delle prestazioni da parte del Fornitore e l’effettiva conformità di esse ai requisiti ed alle caratteristiche di cui al Contratto, al Progetto ed agli Allegati.

Qualora sia rilevata una difformità delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel Contratto, nel Progetto e negli Allegati, il Committente potrà contestare per iscritto la difformità al Fornitore imponendogli di adeguare le prestazioni a quanto concordato in un termine non inferiore a 15 giorni. Il mancato adeguamento delle prestazioni nel termine indicato determinerà la risoluzione del Contratto per fatto imputabile al Fornitore, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il Committente si riserva in ogni caso il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento del Fornitore o di mancanza delle qualità promesse e/o necessarie per le prestazioni.

Art. 10 Il Fornitore assume su di sé ogni responsabilità derivante da fatto imputabile allo stesso o ai suoi ausiliari, dipendenti o collaboratori.

Art. 11 L’adempimento dei seguenti obblighi costituisce condizione essenziale per lo svolgimento delle prestazioni e quindi per la realizzazione del Progetto sopra indicato, nel rispetto dei tempi e delle condizioni concordati:

  • disponibilità a partecipare a riunioni di analisi e di Progetto > con il Committente, con l’eventuale Committente principale e con > altri fornitori coinvolti nel Progetto;

  • completa fornitura di documenti, testi, contenuti multimediali e > informazioni sorgenti nel formato eventualmente indicato nel > Progetto;

  • fornitura di tutto il materiale hardware e software necessario per > la fornitura delle prestazioni per integrazione, prove e test per > tutta la durata richiesta dal Progetto;

  • comunicazione tempestiva di ogni situazione rilevante che possa > incidere sull’espletamento della prestazione che dovesse emergere > nel corso del Progetto. Questo non implica alcun impegno del > Fornitore allo svolgimento di ulteriori attività necessarie in > conseguenza di variazioni o modifiche del Progetto a ciò > conseguenti. Tali ulteriori eventuali attività dovranno essere > esaminate, concordate ed eventualmente quotate a parte.

Art. 12 Il Fornitore si impegna a mantenere - ed a far sì che i suoi collaboratori ed ausiliari mantengano - la più assoluta riservatezza e riserbo su qualsivoglia, notizia ed informazione relativa al Committente di cui venisse a conoscenza durante o in occasione dell'esecuzione del Contratto e così in via esemplificativa ogni notizia e informazione inerente all’organizzazione, il know-how, la clientela, i servizi, i prodotti, le condizioni contrattuali applicate dal Committente.

Il Fornitore è tenuto in ogni caso ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi terza parte per quanto riguarda fatti, informazioni, siano esse orali, elettroniche o scritte, e documenti relativi al Committente, o all’eventuale Committente principale, (c.d. Informazioni Riservate) di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza o che gli fossero comunicati dal Committente (o dal Committente principale), in conseguenza o in occasione del Contratto. Tale obbligo rimarrà in vigore fino a XXX mesi successivi alla cessazione del Contratto.

Sono fatti salvi gli obblighi di comunicazione di determinati fatti, informazioni e documenti in virtù di una norma o legge o provvedimento emanato dalla competente autorità o per far valere i propri diritti in via stragiudiziale e giudiziale.

Art. 13 Rimane inteso che il Committente rimane l’esclusivo titolare di ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale sulle prestazioni, servizi e prodotti che costituiscono l’oggetto del Contratto o che il Fornitore dovrà svolgere/fornire/produrre nel corso dell’esecuzione del Contratto (tra cui a titolo esemplificativo template, algoritmi, ecc.).

Art. 14 Il Fornitore presta la sua attività in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione al Committente.

Fornitore e Committente si danno reciprocamente atto che il Contratto non istituisce in alcun modo un rapporto di agenzia né di mandato con rappresentanza o di tipo affine e non vale a fondare alcun tipo di impresa comune tra gli stessi, che sono pienamente autonomi ed assumono la gestione di attività con mezzi e personale proprio ed a proprio rischio.

Art. 15 Il Fornitore non può avvalersi di Subfornitori nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto senza la previa autorizzazione scritta del Committente.

Nel caso in cui il Fornitore si avvalga di Subfornitori nell’esecuzione delle prestazioni in assenza di detta autorizzazione il Contratto si risolverà di diritto ed il Fornitore dovrà risarcire tutti i danni cagionati al Committente. Il Committente autorizza il Fornitore ad avvalersi di Subfornitori, sin da ora così identificati XXX, per la seguente attività XXX ferma in ogni caso l’applicazione delle disposizioni di legge. L’eventuale sostituzione dei Subfornitori dovrà essere previamente autorizzata per scritto dal Committente. In ogni caso il Fornitore è e rimane responsabile, nei confronti del Committente, delle prestazioni e dell’operato dei Subfornitori.

Il Fornitore è obbligato a far osservare ai Subfornitori tutte le prescrizioni contenute nel Contratto, nel Progetto e negli Allegati e deve garantire il rispetto da parte degli stessi di tutte le leggi, i regolamenti ed adempimenti riguardanti il rapporto di lavoro e le norme previdenziali, assistenziali e di sicurezza per la tutela dei lavoratori.

Inoltre, il Fornitore, ora per allora, espressamente dichiara di manlevare, garantire e, comunque, tenere indenne il Committente rispetto a richieste/azioni di eventuali Subfornitori e/o loro collaboratori e/o dipendenti e/o aventi causa, per qualsivoglia titolo, causa, pretesa o ragione comunque connessi, relativi o derivanti dai suddetti rapporti di subfornitura.

Art. 16 Per lo svolgimento di ogni attività necessaria, utile o funzionale all’espletamento delle prestazioni, il Fornitore potrà avvalersi di propri soci, dipendenti, ausiliari e collaboratori (di seguito cumulativamente indicati come “ausiliari”) del cui operato sarà ad ogni effetto responsabile nei confronti del Committente e dei terzi. Ogni rapporto economico e giuridico intercorrerà direttamente, ed in via esclusiva, tra il Fornitore e i suoi ausiliari restando il Committente del tutto estraneo a tali rapporti. Sono ad integrale carico e onere del Fornitore il rispetto delle disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli ausiliari di cui si dovesse avvalere.

Il Fornitore dovrà svolgere le attività oggetto del Contratto nel rispetto della normativa di sicurezza vigente e, considerata la tipologia dei lavori, in particolare dal D. Lgs. 81/08.

Art. 17 Ciascuna parte potrà recedere con effetto immediato dal Contratto in qualunque momento prima della scadenza in presenza di una giusta causa, intesa quale causa così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.

Art. 18 Il Contratto, che annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente contratto, costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e non potrà essere modificato se non per atto scritto.

Il Contratto non è cedibile senza il preventivo consenso scritto delle parti.

Art. 19 La Legge applicabile è quella italiana.

Per ogni controversia derivante o connessa alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione per qualsiasi causa del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Art. 20 Il Contratto sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa.

Art. 21 Le spese inerenti al Contratto sono a carico della Parte il cui comportamento ha determinato la registrazione.

Allegati:

  1. Progetto

  2. ALPR26.1.A - Comunicazione SGSI per fornitori

  3. ALPR26.1.B - Accordo di Riservatezza con le Terze Parti

  4. ALPR26.1.D - Nomina Responsabile Trattamento Dati Personali

  5. ALPR26.1.E – Requisiti di Sicurezza

  6. ALPR31.2.D - Informativa Privacy Fornitori

  7. Condizioni particolari di fornitura (in calce al presente contratto)

  8. XXX

Luogo e data XXX

Il Fornitore Vectorlab SRL

_________________________ ___________________________

Avendo letto e compreso appieno il tenore degli stessi, si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., gli articoli sopra estesi che qui si indicano:

Art. 3 Svolgimento attività presso Committente e/o Committente principale.

Art. 7 Immodificabilità importi. Verifica ore/giorni da parte del Committente. Necessità accordo scritto per ulteriori prestazioni. Pagamento del Fornitore subordinato al pagamento da parte del Committente principale.

Art. 8 Dichiarazioni e garanzie del Fornitore (per requisiti generali e di sicurezza, copertura assicurativa, ecc.).

Art. 9 Verifiche Committente. Difformità, conseguenze. Risoluzione di diritto.

Art. 10 Responsabilità del Fornitore per fatto degli ausiliari, collaboratori, ecc.

Art. 11 Obblighi che costituiscono condizione essenziale per lo svolgimento delle prestazioni.

Art. 12 Obbligo riservatezza e segretezza (anche per ausiliari/collaboratori, ecc.).

Art. 13 Titolarità del Committente di ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale, ecc.

Art. 15 Divieto di Subfornitura non autorizzato. Risoluzione del Contratto ed obbligo risarcimento dei danni. Responsabilità del Fornitore per l’operato dei Subfornitori. Prescrizioni ai Subfornitori. Manleva e garanzia del Committente per richieste/azioni degli eventuali Subfornitori e/o loro ausiliari e/o aventi causa.

Art. 16 Responsabilità del Fornitore nei confronti della Committente e dei terzi per il fatto dei propri ausiliari.

Art. 17 Recesso per giusta causa.

Art. 18 Divieto di cessione del contratto.

Art. 19 Foro esclusivo.

Art. 21 Spese inerenti al Contratto.

Luogo e data XXX

Il Fornitore Vectorlab SRL

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